D.M. 37/08: quando il progetto dell'impianto è obbligatorio e cosa deve contenere

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Stai ristrutturando casa, aprendo un'attività commerciale o installando un impianto fotovoltaico da più di 6 kW? In tutti questi casi, la legge italiana impone che l'impianto sia progettato da un tecnico abilitato prima che l'impresa installatrice cominci i lavori. Il riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 — comunemente chiamato D.M. 37/08 — che ha ridefinito le regole per la progettazione, l'installazione e la certificazione degli impianti negli edifici. Sapere quando il progetto è obbligatorio, cosa deve contenere e quali documenti ti spettano al termine dei lavori ti permette di tutelarti, evitare irregolarità e non avere sorprese in caso di compravendita, mutuo o verifica delle autorità.

Cosa ha cambiato il D.M. 37/08 rispetto alla legge precedente

Normativa D.M. 37/08 sulla progettazione e conformità degli impianti negli edificiPrima del D.M. 37/08, il riferimento era la legge 5 marzo 1990 n. 46, che a sua volta si basava sulla legge 1° marzo 1968 n. 186, la quale prescriveva semplicemente che tutti gli impianti elettrici fossero realizzati "a regola d'arte". Il concetto era — ed è tutt'ora — che gli impianti realizzati secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) si presumono conformi alla regola dell'arte. Le norme CEI sono tecnicamente volontarie, ma nella pratica diventano cogenti: non applicarle e dimostrare ugualmente la regola dell'arte richiede competenze altamente specializzate.

Il D.M. 37/08 ha introdotto due novità sostanziali rispetto al regime precedente. La prima è che la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) — il documento con cui l'impresa installatrice certifica che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte — deve ora essere prodotta per ogni tipo di impianto e per ogni tipologia di edificio, senza distinzione tra uso civile e uso industriale/terziario. La seconda novità è la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.), uno strumento specifico per regolarizzare gli impianti esistenti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto, di cui parleremo più avanti.

Gli impianti soggetti a obbligo di progettazione

Per ciascuna, il progetto redatto da un professionista tecnico abilitato è obbligatorio al superamento di determinate soglie. Il D.M. 37/08, aggiornato dal D.M. 19 maggio 2010, classifica gli impianti negli edifici nelle seguenti categorie:

  • a) Impianti elettrici — produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere. Include gli impianti fotovoltaici.
  • b) Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici — antenne, impianti TV, impianti elettronici in genere, impianti multiservizio e infrastrutturazione digitale degli edifici (aggiornamento D.M. 290/2022).
  • c) Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, ventilazione e aerazione — comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense.
  • d) Impianti idrici e sanitari — tubazioni e dispositivi per l'allacciamento all'acquedotto, collegamento alla rete fognaria, distribuzione di acqua potabile e calda all'interno dell'edificio.
  • e) Impianti per la distribuzione e utilizzazione di gas — gas di qualsiasi tipo, incluso medicale; dalle tubazioni fino agli apparecchi utilizzatori.
  • f) Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e rampe mobili.
  • g) Impianti di protezione antincendio — rilevazione fumi, idranti, sprinkler, estintori fissi.

Il progetto redatto da professionista iscritto all'Ordine è obbligatorio per le lettere a, b, c, d, e, g al superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 5. La lettera f (ascensori) è regolata anche dal D.P.R. 162/99.

 

Quando il progetto deve essere firmato da un professionista

Il D.M. 37/08 stabilisce che il progetto è sempre obbligatorio per installazione, trasformazione e ampliamento di impianti (art. 5 comma 1). La distinzione riguarda chi lo firma: al di sotto delle soglie dell'art. 5 comma 2, può firmarlo il responsabile tecnico dell'impresa installatrice; al di sopra, è obbligatorio un professionista iscritto all'Ordine.

Le soglie che richiedono il professionista sono le seguenti:

Lettera a) — Impianti elettrici

  • Utenze condominiali: sempre progetto da professionista
  • Utenze domestiche (singola unità abitativa): potenza impegnata > 6 kW oppure superficie > 400 m²
  • Immobili adibiti ad attività produttive, commercio, terziario: tensione di alimentazione > 1.000 V, oppure potenza impegnata > 6 kW, oppure superficie > 200 m²
  • Locali con normativa CEI specifica: uso medico, pericolo di esplosione, maggior rischio incendio
  • Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche in edifici di volume > 200 m³

Lettera b) — Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo: potenza complessiva degli alimentatori > 1.200 VA

Lettera c) — Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, ventilazione: potenzialità frigorifera ≥ 40.000 kcal/h (46,5 kW), oppure presenza di canne fumarie collettive ramificate

Lettera e) — Impianti del gas: portata termica > 50 kW, oppure canne fumarie collettive ramificate, oppure gas medicali

Lettera g) — Impianti di protezione antincendio: attività soggette al certificato di prevenzione incendi (CPI), oppure idranti ≥ 4, oppure apparecchi di rilevamento ≥ 10

Nota pratica: per un appartamento standard o un piccolo negozio, la soglia più rilevante è quella dei 6 kW di potenza impegnata. Un bar con macchina del caffè, frigoriferi, lavastoviglie e illuminazione supera quasi sempre questa soglia. Anche l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kW richiede il progetto del professionista, in quanto impianto di produzione di energia elettrica.

 

Quadro elettrico residenziale con interruttori differenziali e magnetotermici – impianto conforme al D.M. 37/08

Cosa deve contenere un progetto di impianto

Disegni tecnici e schemi per la progettazione di impianti elettrici – ingegnere A2C SalernoSecondo il D.M. 37/2008, i progetti degli impianti devono essere elaborati nel rispetto della regola dell'arte — che include le norme UNI, CEI e degli enti di normalizzazione degli Stati membri UE — e devono contenere almeno quattro elementi:

  • Schemi dell'impianto — per gli impianti elettrici: schema unifilare del quadro generale e degli eventuali sottoquadri, con indicazione delle protezioni (interruttori differenziali, magnetotermici) e delle sezioni dei conduttori
  • Disegni planimetrici — pianta dell'edificio o del locale con il tracciato dei circuiti, la posizione dei punti di utilizzo, delle prese e degli apparecchi di illuminazione
  • Relazione tecnica — descrizione della tipologia di impianto, dei materiali e componenti scelti, con giustificazione delle scelte dimensionali e dei criteri di sicurezza adottati
  • Misure di prevenzione e sicurezza — protezioni contro i contatti diretti e indiretti, coordinamento e selettività delle protezioni, verifica della tenuta ai cortocircuiti

Il computo metrico estimativo

Esempio di computo metrico estimativo per impianto elettrico – voci di lavoro e prezzi unitariPer lavori di una certa entità, la documentazione progettuale si completa con il computo metrico estimativo: il documento che elenca ogni singola voce di lavoro con la relativa quantità, l'unità di misura e il prezzo unitario, per arrivare al costo complessivo dell'intervento. È lo strumento che permette al committente di confrontare i preventivi di più imprese sulla stessa base, e di verificare che il prezzo finale corrisponda a quanto effettivamente realizzato.

Nella sua struttura il computo metrico riporta per ogni voce: numero d'ordine, descrizione del lavoro, dimensioni, unità di misura e importo. Le unità di misura variano in base alla categoria di lavoro: a metro cubo per scavi e strutture in c.a.; a metro quadrato per rivestimenti, solai e coperture; a metro lineare per tubazioni, canali di gronda e cornici; a peso per le opere metalliche. Esistono due tipologie: il computo preventivo (redatto prima dei lavori) e il computo consuntivo (redatto a lavori ultimati, per la liquidazione finale).

Il cronoprogramma dei lavori

Cronoprogramma lavori – diagramma di Gantt per la pianificazione di un cantiere impiantisticoPer cantieri di media complessità, la documentazione include anche il cronoprogramma — noto nell'ambito del project management come diagramma di Gantt — che rappresenta graficamente la sequenza temporale delle fasi di realizzazione del progetto: progettazione, approvvigionamento dei componenti, esecuzione delle opere civili, installazione degli impianti, collaudo e messa in servizio.

Ogni attività è rappresentata da una barra orizzontale su un calendario, con indicazione di data di inizio, durata e, dove necessario, delle dipendenze rispetto alle attività precedenti. Il cronoprogramma è obbligatorio nei lavori pubblici (deriva dagli artt. 35, 44, 45, 102 e 110 del D.P.R. n. 554/99) e viene spesso richiesto anche nei contratti privati di una certa entità come strumento di controllo dell'avanzamento lavori.

La Dichiarazione di Rispondenza per gli impianti ante 2008

Schema unifilare CAD per impianto elettrico residenziale – dichiarazione di rispondenza ante 2008Una delle novità più rilevanti del D.M. 37/08 per chi possiede immobili datati è la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.): lo strumento che permette di regolarizzare formalmente gli impianti realizzati prima del 22 gennaio 2008 e privi di documentazione di conformità.

Non è una dichiarazione di conformità — è una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato iscritto all'Ordine con almeno cinque anni di esperienza nel settore impiantistico, che a seguito di una verifica diretta dell'impianto attesta che esso risponde ai requisiti delle norme tecniche applicabili al momento della sua realizzazione e non costituisce un rischio per le persone e le cose. A differenza della Di.Co., non ha un modello standardizzato: ha la forma di una relazione tecnica con raccolta di dati, foto e schede dell'impianto.

La Di.Ri. è spesso indispensabile in caso di compravendita, richiesta di mutuo, stipula o rinnovo di polizza assicurativa, o avvio di un'attività commerciale in un locale con impianti non documentati. Per le cabine di media tensione, esiste infine la Dichiarazione di Adeguatezza (fonte CEI 0-16), redatta da un'impresa abilitata in sostituzione della Di.Co. per gli impianti esistenti, richiesta dagli enti distributori di energia.

Nel video qui sotto trovi una spiegazione degli obblighi di progettazione previsti dal D.M. 37/08 e dei documenti che deve consegnarti l'impresa installatrice a fine lavori.

Tutte le informazioni su metodologia, documentazione e costi del come si gestisce la progettazione di un impianto sono disponibili nella pagina dedicata.

 

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Ingegnere A2C per progettazione impianti e dichiarazione di rispondenza a Salerno

Le stesse norme che regolano la progettazione degli impianti — D.M. 37/08, norme CEI, norme UNI — sono quelle che i tecnici A2C applicano nei progetti di impianti elettrici di bassa tensione, VMC, riscaldamento, climatizzazione, gas e impianti idrico-fognari per abitazioni e piccole attività commerciali nelle province di Salerno e Avellino. Per gli impianti esistenti privi di documentazione, A2C esegue verifiche tecniche e redige la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) ai sensi del D.M. 37/2008.

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Il presente servizio è attivo esclusivamente nei seguenti comuni Salerno, Cava de' Tirreni, Castiglione del Genovesi, Pellezzano, Vietri sul Mare, Baronissi, Fisciano, Pontecagnano Faiano, San Mango Piemonte, Cetara, Bellizzi, Nocera Inferiore, Mercato San Severino, Pagani, Battipaglia, Sant'Egidio del Monte Albino, Montoro Inferiore, Minori, Maiori, Corbara, Nocera Superiore, Eboli, Roccapiemonte, Angri, Atrani, Montecorvino Pugliano, Castel San Giorgio, Amalfi, San Valentino Torio, Solofra, San Marzano sul Sarno, Sarno, Bracigliano, Scafati, Pompei, Montoro Superiore, Siano, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Striano, Forino, Ravello, Gragnano, Poggiomarino, Torre Annunziata, San Cipriano Picentino, Scala, Lettere, Casola di Napoli, Praiano, Conca dei Marini, Tramonti, Serino, Castellammare di Stabia, San Giuseppe Vesuviano, Santo Stefano del Sole, Cesinali, Terzigno, Campagna, Palma Campania, Ottaviano, Aiello del Sabato, Trecase, Albanella, San Gennaro Vesuviano, Calvanico, Atripalda, Capriglia Irpina, Pimonte, Marigliano, Nola, San Paolo Bel Sito, Contursi Terme, Furore, Torre del Greco, Mariglianella, Avellino, Contrada, Vico Equense, Tufino, San Vitaliano, Scisciano, Comiziano, Saviano, Casamarciano, Camposano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Brusciano, Palomonte, Portici, Cicciano, Acerno, Cercola, San Giorgio a Cremano, Sant'Anastasia, Pomigliano d'Arco, Oliveto Citra, Domicella, Colliano, Baiano, Montefalcione, Pratola Serra, Volla, Altavilla Silentina, Sicignano degli Alburni, Liveri, Castello di Cisterna, Polla, Agerola, Pollena Trocchia, Napoli, Cimitile, Avella, Acerra, Montefredane, San Michele di Serino, Monteforte Irpino, Mercogliano, Positano, Candida, Parolise, Lauro, Moschiano, Manocalzati, Olevano sul Tusciano, Quindici, Giffoni Valle Piana, Valva, Buccino, Giffoni Sei Casali, Visciano, Carbonara di Nola, Postiglione, Casavatore, Pertosa, Casoria, Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Pago del Vallo di Lauro, Casalnuovo di Napoli, Romagnano al Monte, Auletta, Recale, Casagiove, San Nicola la Strada, Sant'Angelo a Scala, Marzano di Nola, Mugnano del Cardinale, Afragola, Arzano, Crispano, Casapulla, Meta, Grottolella, Ospedaletto d'Alpinolo, Taurano, Pietradefusi, Montemiletto, Capaccio, Castelcivita, Santomenna, Curti, San Prisco, Sirignano, Petina, Caserta, Capodrise, Trentinara, Torre Le Nocelle, Caivano, Cardito, Melito di Napoli, Sant'Arpino, Succivo, Sala Consilina, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Portico di Caserta, Piano di Sorrento, Montefusco, Roccarainola, Frattaminore, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Cesa, Macerata Campania, Santa Maria Capua Vetere, San Rufo, Quadrelle, Aquara, Marcianise.

Domande frequenti sul D.M. 37/08 e la progettazione degli impianti

Ho fatto installare un impianto elettrico nuovo: quali documenti ho diritto a ricevere?

Al termine dei lavori, l'impresa installatrice è obbligata a consegnarti la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.), completa di allegati: progetto firmato dal progettista (se obbligatorio), schema dell'impianto, dichiarazione del responsabile tecnico dell'impresa. La Di.Co. è il documento che certifica la regolarità dell'impianto e che dovrai conservare insieme all'atto di proprietà dell'immobile. Esigerla è un tuo diritto; non averla espone l'impresa a sanzioni amministrative.

Il mio impianto elettrico è del 1995 e devo vendere casa: sono in regola?

Un impianto del 1995 è antecedente al D.M. 37/08 e probabilmente privo di dichiarazione di conformità formale. Non sei obbligato ad adeguarlo per venderlo, ma l'acquirente o il notaio potrebbero richiedere documentazione sulla sua sicurezza. In questo caso puoi far redigere una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) da un professionista abilitato, che a seguito di verifica diretta attesta che l'impianto non presenta rischi e risponde ai requisiti normativi dell'epoca.

Devo aprire un bar di 120 m²: ho bisogno di un progetto per l'impianto elettrico?

Quasi certamente sì. Per attività commerciali la soglia è 200 m² di superficie oppure 6 kW di potenza impegnata: la prima dipende dalla metratura, la seconda dalla somma delle potenze assorbite dagli apparecchi (macchina del caffè, frigoriferi, lavastoviglie, illuminazione). Un bar standard supera quasi sempre i 6 kW. Il progetto è necessario anche per ottenere la SCIA commerciale e per la conformità ai fini assicurativi.

Cos'è uno schema unifilare e a cosa serve?

Lo schema unifilare è la rappresentazione grafica dell'impianto elettrico in cui ogni circuito è disegnato con una singola linea, indipendentemente dal numero di conduttori reali. Mostra la struttura del quadro elettrico: i dispositivi di protezione (interruttori differenziali e magnetotermici), le loro caratteristiche (corrente nominale, potere di interruzione, sensibilità), e i circuiti derivati con le relative utenze. È il documento che permette a qualsiasi elettricista di capire come è fatto l'impianto e di intervenire correttamente in caso di guasto o ampliamento.

Cosa succede se i lavori vengono eseguiti senza progetto quando sarebbe obbligatorio?

L'impresa installatrice non può rilasciare una Dichiarazione di Conformità valida su un impianto realizzato senza il progetto obbligatorio. L'impianto risulta formalmente irregolare: non può essere usato per pratiche edilizie, potrebbe non essere coperto dall'assicurazione in caso di sinistro, e in caso di vendita dell'immobile crea problemi burocratici. Le sanzioni per l'impresa sono amministrative; per il committente il rischio principale è avere un immobile con impianti non documentabili.

 

Il D.M. 37/08 non è solo burocrazia: è lo strumento che garantisce che gli impianti del tuo immobile siano sicuri, documentati e verificabili. Un impianto progettato e certificato correttamente protegge te, chi abita con te e il valore della tua casa.

 

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