Corrispettivi di progettazione secondo il DM 17/06/2016

Corrispettivi di progettazione secondo il DM 17/06/2016

Corrispettivi di progettazione secondo il DM 17/06/2016

Se sei un professionista tecnico e devi stabilire il corrispettivo per una consulenza di progettazione nel settore privato, potresti trovarti spiazzato dalla mancanza di tariffe di riferimento. Dal 2012, infatti, le tariffe professionali minime sono state abolite, lasciando i tecnici senza punti di riferimento chiari. Tuttavia, esiste uno strumento normativo che può guidarti nella determinazione di corrispettivi equi e trasparenti: il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016. Questo decreto, pensato originariamente per il settore pubblico, può essere applicato per analogia anche nei rapporti con clienti privati, offrendo parametri oggettivi e metodologie consolidate per il calcolo dei compensi professionali. In questo articolo scoprirai come utilizzare al meglio questo strumento per valorizzare correttamente il tuo lavoro e garantire trasparenza nei rapporti con la committenza.

Il vuoto normativo nelle tariffe professionali

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha profondamente trasformato il panorama delle tariffe professionali in Italia. Con il D.L. n.223 del 4 luglio 2006, noto come Decreto Bersani, veniva sancita l'abolizione dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe delle professioni regolamentate in ordini e collegi professionali.

Il processo di liberalizzazione si è poi completato con l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito nella Legge 27 marzo 2012 n. 27, cosiddetto decreto legge sulla liberalizzazione del governo Monti, che ha definitivamente abolito le tariffe delle professioni regolamentate.

Questa evoluzione normativa ha determinato una significativa criticità nel mercato dei servizi di ingegneria nel rapporto con i privati, poiché è venuto a mancare il fondamentale elemento di riferimento che era costituito dalla tariffa professionale. I professionisti si sono così trovati in difficoltà nel definire corrispettivi equi e trasparenti, spesso dovendo ricorrere a valutazioni soggettive o a confronti di mercato poco standardizzati.

Questa situazione ha creato diverse problematiche:

  • Disparità di trattamento tra diversi professionisti
  • Difficoltà nella valutazione della congruità dei preventivi da parte dei committenti
  • Rischio di dumping con conseguente abbassamento della qualità delle prestazioni
  • Incertezza contrattuale nella definizione dei rapporti professionali

Il DM 17/06/2016: caratteristiche e applicazione

Per ovviare a tale mancanza di riferimento di confronto, è possibile applicare per analogia nel settore privato ciò che nel settore pubblico viene utilizzato per la formulazione dei corrispettivi da porre a base di gara: il D.M. 17/06/2016.

Il decreto, emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, stabilisce le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione.

Nota normativa: Il decreto trova la sua base giuridica nell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e aggiorna il precedente D.M. 31 ottobre 2013, n. 143.

Il sistema di calcolo proposto dal decreto si basa su quattro parametri fondamentali:

  • Parametro "V": dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera
  • Parametro "G": relativo alla complessità della prestazione
  • Parametro "Q": relativo alla specificità della prestazione
  • Parametro base "P": che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera

La formula per il calcolo del compenso professionale è espressa come:

CP = ∑(V×G×Q×P)

Questa metodologia permette di considerare oggettivamente tutti gli aspetti che influenzano la complessità e il valore di una prestazione professionale, garantendo trasparenza e proporzionalità nel calcolo dei corrispettivi.

Corrispettivi orari per prestazioni specifiche

Particolarmente rilevante per la pratica professionale quotidiana è quanto stabilito dall'art. 6, comma 2 del decreto. Per prestazioni non determinabili secondo i parametri standard, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori orari:

  • Professionista incaricato: €/ora (da 50,00 a 75,00)
  • Aiuto iscritto: €/ora (da 37,00 a 50,00)
  • Aiuto di concetto: €/ora (da 30,00 a 37,00)

Questi valori rappresentano un riferimento oggettivo per tutte quelle attività che non rientrano nelle casistiche standard del decreto, come consulenze specialistiche, perizie tecniche, sopralluoghi, attività di supporto tecnico e verifiche documentali.

Ad ulteriore conferma della ragionevolezza di questi parametri, si può fare riferimento al D.M. Interno 02/03/2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco", che prevede un onere di 50€/h per l'attività di valutazione progetti in ambito antincendio, perfettamente allineato con i valori del decreto ministeriale.

Categorie di opere e gradi di complessità

Il decreto identifica otto categorie principali di opere, ciascuna con specifici gradi di complessità:

  1. Edilizia: dalle opere semplici a quelle di particolare complessità architettonica
  2. Strutture: da quelle ordinarie a quelle speciali ad alta complessità
  3. Impianti: dai sistemi base a quelli tecnologicamente avanzati
  4. Infrastrutture per la mobilità: dalle strade locali alle grandi infrastrutture
  5. Idraulica: dalle opere minori ai grandi sistemi idraulici
  6. Tecnologie della informazione e comunicazione
  7. Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare
  8. Territorio e urbanistica

Per ogni categoria, le Tavole Z-1 e Z-2 allegate al decreto forniscono i parametri specifici di complessità e specificità, permettendo un calcolo preciso e standardizzato dei corrispettivi.

Spese e oneri accessori

Il decreto prevede anche criteri chiari per la determinazione delle spese e oneri accessori, stabiliti in maniera forfettaria:

  • Per opere fino a € 1.000.000: massimo 25% del compenso
  • Per opere pari o superiori a € 25.000.000: massimo 10% del compenso
  • Per opere di importo intermedio: percentuale determinata per interpolazione lineare

Questa metodologia garantisce proporzionalità e trasparenza anche nella quantificazione delle spese accessorie, evitando sovrastime o sottostime che potrebbero compromettere l'equilibrio economico del rapporto professionale.

Nel video viene approfondita l'applicazione pratica del decreto per la determinazione dei corrispettivi professionali.

 

 

Domande frequenti

Il DM 17/06/2016 è obbligatorio per i lavori privati?

No, il decreto è specificamente pensato per il settore pubblico. Tuttavia, può essere utilizzato come riferimento per analogia nei rapporti con clienti privati, garantendo trasparenza e oggettività nella determinazione dei corrispettivi professionali.

Come si determina il parametro di complessità "G" per un progetto specifico?

Il parametro "G" viene identificato consultando la Tavola Z-1 allegata al decreto, che classifica le opere per categoria e destinazione funzionale. È necessario valutare attentamente le caratteristiche tecniche e architettoniche del progetto per identificare il grado di complessità corretto.

I valori orari indicati nel decreto sono al netto o al lordo di IVA?

I valori indicati nel decreto (50-75 €/h per il professionista incaricato) sono da considerarsi al netto di IVA e rappresentano il compenso professionale base, a cui vanno aggiunte le spese accessorie e gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

È possibile applicare valori superiori a quelli indicati nel decreto?

Sì, i valori del decreto rappresentano dei riferimenti minimi per prestazioni standard. Per progetti di particolare complessità, specificità tecnica elevata o condizioni operative difficoltose, è possibile giustificare corrispettivi superiori, purché adeguatamente motivati e proporzionali alle prestazioni richieste.

Come si calcola il corrispettivo per prestazioni miste che coinvolgono più categorie di opere?

Per prestazioni che coinvolgono più categorie (ad esempio edilizia e impianti), si applica la formula CP = ∑(V×G×Q×P) separatamente per ogni categoria, sommando poi i risultati parziali. Ogni categoria avrà i propri parametri specifici secondo le tabelle allegate al decreto.

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza e proporzionalità nella determinazione dei corrispettivi professionali. La sua applicazione per analogia nel settore privato offre ai professionisti tecnici un riferimento oggettivo e consolidato, contribuendo a elevare la qualità e la dignità delle prestazioni professionali nel rispetto dei principi di equo compenso.

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Si declina ogni responsabilità sul testo di Legge riportato. Per visionare il testo aggiornato si consiglia di visitare il sito:
https://www.normattiva.it/

Testo integrale del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016:

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2013, n. 298, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto in particolare l'art. 24, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo cui entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione;

Decreta:

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».

2. Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri

1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto.

4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione:

P=0,03+10/V 0,4

5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

Art. 5. Spese e oneri accessori

1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);

c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7. Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

a) pianificazione e programmazione;

b) attività propedeutiche alla progettazione;

c) progettazione;

d) direzione dell'esecuzione;

e) verifiche e collaudi;

f) monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) infrastrutture per la mobilità;

e) idraulica;

f) tecnologie della informazione e della comunicazione;

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;

h) territorio e urbanistica.

Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali

1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Art. 9. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2016

Il Ministro della giustizia - Orlando

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Delrio

Tavola Z-1 parte A Tavola Z-1 parte B Tavola Z-1 parte C Tavola Z-2 parte A Tavola Z-2 parte B Tavola Z-2 parte C

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