A2C - Consulenza tecnica specialistica News Sicurezza Obbligo di formazione per i "mulettisti"
Obbligo di formazione per i "mulettisti"
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mulettoIl 12 marzo 2013 entra in vigore l'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, che obbliga il datore di lavoro a far svolgere dei corsi di formazione abilitativi agli operatori che conducono attrezzature speciali, quali ad esempio: "muletti", escavatori, trattori, gru.

Tale "Decreto Attrezzature" è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 ed entra appunto in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione.

Tale accordo disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino le attrezzature elencate e la Conferenza precisa che questa formazione non è sostitutiva di quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata asi sensi dell'art. 37 D. Lgs. n. 81 e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Le attrezzature di lavoro interessate sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti "muletti"
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo

In tale accordo sono anche indicate i requisiti dei "Soggetti formatori": oltre a quelli istituzionali (Ministero del lavoro, Inail, le Regioni e le Province) sono previsti anche gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, le associazioni sindacali, gli ordini e i collegi professionali, pur con alcune limitazioni previste dal punto 1 dell'accordo. Possono, inoltre, erogare formazione gli enti di formazione accreditati presso i sistemi regionali con una esperienza minima di 3 anni nel settore specifico o di 6 anni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Il percorso formativo prevede moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.

L'Accordo prevede che l'abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell'attestazione dell'abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Febbraio 2013 14:20