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Stop autocertificazione in classe G
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GIl 13 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 22/11/2012, che reca modifiche al DM 26/06/2009, in materia di certificazione energetica degli edifici. Una delle modifiche più rilevanti è stata l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A, che riguardava la possibilità che il proprietario di un immobile effettuasse una autocertificazione, del proprio immobile, in classe G.

La conseguenza di tale decreto è che risulta indispensabile, in tutti i casi, far eseguire ad un tecnico specializzato la classificazione energetica degli edifici oggetti di compravendita.

Inoltre, è stata maggiormente specificata la casistica degli edifici esentati dalla certificazione energetica, escludendo dagli obblighi solo quegli edifici per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione energetica. In particolare vengono esclusi, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili (purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico):

  • box,
  • cantine,
  • autorimesse,
  • parcheggi multipiano,
  • depositi,
  • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo,
  • “ruderi” (ovvero: privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà,
  • “scheletro strutturale” (ovvero: privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio), previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà,
  • “al rustico” (ovvero: privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici), previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà.

In particolare nel decreto, per i casi "ruderi", "scheletro strutturale" o "al rustico", si sottolinea l’obbligo di deposito di una nuova relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici (art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) da rendere alla denuncia di inizio lavori; e quindi si sottointende comunque il rispetto di tutto l’iter documentale “energetico” che prevede il deposito dell’attestato di qualificazione energetica a fine lavori e quello di certificazione energetica per il rilascio del certificato di agibilità.

Tale decreto elimina una deroga alla direttiva 2002/91/CE, creata nella legislazione italiana, contro cui la Commissione europea aveva avviato una procedura d’infrazione ed aveva deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea. Nello specifico, in un comunicato la Comunità europea si ammoniva l’Italia affermando che la direttiva “prevede che gli attestati devono essere compilati ed eseguiti da esperti qualificati e/o accreditati”, mentre la legislazione italiana non prevedeva questo requisito per tutti gli edifici e comprendeva deroghe all'obbligo di certificazione da parte di un esperto non previste nella direttiva, in particolare al paragrafo 9 dell’allegato A del d.m. 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, appunto abrogato dal d.m. 22 novembre 2012.

Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Dicembre 2012 15:27