Frazionamento e accorpamento come Manutenzione Straordinaria |
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A seguito del D.Lgs. 133/2014 ("Sblocca Italia"), convertito dalla Legge 164/14, è stata modificata la definizione di manutenzione straordinaria, che ora comprende anche il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari con opere e con aumento di carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Tali interventi sono attuabili con CILA, purché non riguardino parti strutturali. Se l'intervento di aumento o riduzione delle unità immobiliari interessa le strutture è attuabile con SCIA. Secondo la nuova definizione di manutenzione straordinaria, è ammessa la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e del carico urbanistico, nel rispetto della volumetria complessiva degli edifici e dell'originaria destinazione d'uso. La contestuale modifica all'art. 17, comma 4 riconduce la manutenzione straordinaria tra gli interventi onerosi per l'incidenza delle sole opere di urbanizzazione, qualora comporti aumento di carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile. Le opere interne ai fabbricati produttivi sono attuabili con CILA, solo se non riguardano parti strutturali. Infine, secondo l'art.6, comma 1, alla manutenzione ordinaria sono ricondotti gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Settembre 2023 20:51 |