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Dichiarazione sostanze chimiche pericolose (SVHC)
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SVCHParliamo di sostanze chimiche pericolose. Se la tua azienda PRODUCE, ASSEMBLA, IMPORTA o DISTRIBUISCE articoli che contengono sostanze chimiche pericolose, in quantità superiori allo 0,1% in peso, allora ci sono alcune cose che devi sapere e ti consiglio di continuare a vedere questo articolo. Ma andiamo per gradi.

 

 

 

Cosa sono le sostanze preoccupanti?

SVCHIn acronimo si chiamano SVHC, cioè sostanze estremamente preoccupanti, o sostanze pericolose, e sono quelle sostanze che potrebbero avere effetti gravi e irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente. La definizione esatta di SVHC è riportata nell'art. 57 del Regolamento Europeo "REACH". L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, che si chiama ECHA, ha il compito di tenere aggiornata un database con la "lista delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione".

L'inclusione di una sostanza in questa lista, comporta OBBLIGHI IMMEDIATI per le aziende che producono o importano articoli contenenti tale sostanza. Attualmente, la lista contiene oltre 200 sostanze, molte delle quali sono ampiamente usate nel settore industriale. E quindi è altamente probabile che siano presenti nei tuoi articoli. Lascio il link in descrizione del sito dell'ECHA.

 

 

 

 

 

  

Quali sono questi obblighi?

Nel caso in cui la tua azienda produca, assembli, importi, o distribuisca articoli contenenti questi SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% peso su peso, occorre NOTIFICARLI alla BANCA DATI SCIP.
Le informazioni raccolte da questa Banca Dati SCIP vengono messe a disposizione del pubblico: in particolare dei consumatori e dei gestori dei rifiuti.
Nel rispetto della riservatezza l'ECHA garantisce la sicurezza delle informazioni sensibili, come ad esempio i legami tra i soggetti privati che compongono le catene di approvvigionamento.

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Cosa fare?

SVCHLa prima cosa da fare è capire se il tuo prodotto è un articolo oppure no. Se sei un dettagliante e fornisci i tuoi articoli solo ai consumatori, non devi presentare alcuna notifica.
Tutto quanto si incardina sulla definizione di "articolo". Quindi vediamo come lo definisce il REACH, l'articolo è:

"un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica".

Secondo il REACH, articoli sono ad esempio gli indumenti, le pavimentazioni, i mobili, la gioielleria, i giornali e gli imballaggi. Ma la lista è potenzialmente infinita!
La seconda cosa da fare è raccogliere informazioni, per capire se nel tuo articolo sono presenti sostanze pericolose, di che tipo e in quali quantità. Se sono presenti in quantità INFERIORE allo 0,1% in peso, non ci sono obblighi.
Se invece sono presenti oltre lo 0,1% , oppure se la sostanza è presente negli articoli in quantità superiori ad una tonnellata all'anno, allora è necessario presentare una notifica attraverso il portale dell'ECHA.

 

Quali sono le tempistiche?

L'obbligo per le aziende di presentare le notifiche si applica da Gennaio 2021. Quindi, i termini sono già scaduti.

Le aziende devono effettuare la notifica non oltre sei mesi dopo l'inclusione della sostanza nell'elenco di sostanze candidate.
Per reperire tali informazioni bisogna rivolgersi ai fornitori dei materiali che utilizzi o sugli articoli che a tua volta utilizzi. A loro volta anche i tuoi clienti potrebbero chiederti informazioni sulla presenza di queste sostanze. Questo perché potrebbero avere a loro volta l'obbligo a fare la notifica o a comunicarlo ai consumatori.
I consumatori possono richiedere informazioni analoghe. Il fornitore dell'articolo è tenuto a fornire queste informazioni gratuitamente entro 45 giorni.

 

Qual è lo scopo di queste informazioni?

L'obiettivo è quello di raccogliere nella banca dati SCIP tutte le informazioni disponibili sugli articoli che contengono sostanze pericolose, in particolare di che tipo e in quali quantità.
Ciò permetterà di monitorare queste sostanze durante tutto il ciclo di vita degli articoli, anche nella fase in cui diventano rifiuti.
Ciò è necessario anche per informare gli importatori, i distributori e anche i consumatori.

 

Cosa succede se non adempie agli obblighi?

Questo dipende da ciascun Stato della Unione Europea ed in particolare ogni Sato deve far rispettare il Regolamento REACH, con propri strumenti di controllo e verifica, con anche apposite sanzioni. Dato che la legge non ammette ignoranza, è buono conoscere quest'obbligo.

 

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Quali sono queste sostanze?

 

batterieTi stai chiedendo se un prodotto rientra negli obblighi di notifica per le sostanze chimiche preoccupanti? 

Che cos'hanno in comune pile, accumulatori, prodotti in ceramica, vernici, spugne e cavi elettrici?
Apparentemente nulla, in realtà possono contenere quelle che il Regolamento REACH chiama "Sostanze estremamente preoccupanti". Alcune sono più comuni di altre e le troviamo in moltissimi articoli diversi. Altre sono sono meno frequenti.
Partiamo dalle pile e dagli accumulatori. Sono estremamente diffusi e non tutti sanno che possono contenere, fra le varie cose, PIOMBO o CADMIO che sono entrambe nella lista delle sostanze estremamente preoccupanti. La principale differenza tra pile e accumulatori è che le prime non sono ricaricabili mentre le seconde sì. Ovviamente, quando parlo di pile e accumulatori non mi riferisco solo a quelle portatili che usiamo per i telecomandi, le torce o altre apparecchiature comuni, bensì anche attrezzature industriali. Ci sono anche gli accumulatori per i veicoli. Non solo automobili, furgoni e camion, ma anche le batterie che alimentano i veicoli elettrici come carrelli elevatori, macchine per la pulizia, golf car eccetera. E' molto probabile che in questo genere di articoli si trovi Piombo o Cadmio. E potrebbero esserci anche altri tipi di sostanze pericolose. 
Quindi per chi li produce, assembla, importa o distribuisce c'è l'obbligo di notifica al portale dell'ECHA.


Passiamo quindi ai prodotti in ceramica. Di solito possono contenere acido borico o suoi derivati. In particolare possono essere articoli ad uso decorativo come vasi, o anche di articoli destinati al contatto con gli alimenti come piatti e tazze. E quindi anche chi produce, importa o li distribuisce è obbligato a redigere l'apposita scheda sul portale.
Ricordo, che il mancato adempimento di quest'obbligo può comportare delle sanzioni economiche rilevanti. 

Altro esempio di oggetti contenenti il boro è la pasta per brasatura. O anche il boro viene usato nella produzione di vetro borosilicato, meglio noto come vetro Pyrex.

 

Invece nelle spugne abrasive, così come nei rivestimenti per cavi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi quelli per computer e smartphone, è possibile che ci sia il diottilftalato, o DEHP. Si tratta di un agente plastificante molto usato nella realizzazione di materie plastiche. Quindi è facile che sia presente in molti articoli in plastica o che contengono componenti in plastica, specie se provengono da fuori l'UE. 
Concludo facendo l'esempio dei tessuti e degli articoli di abbigliamento, che possono contenere pigmenti e rivestimenti che rientrano nell'elenco di queste sostanze.

Dato che la soglia limite è dello 0,1% in peso, bastano anche quantità molto piccole per far scattare l'obbligo di notifica. La lista di articoli contenenti sostanze pericolose è potenzialmente infinita. Mi sono limitato a portare delle casistiche semplici e molto frequenti. Ma non sempre è facile capire se un articolo contiene o meno queste sostanze e in che quantità. Abbiamo citato a titolo di esempio: il piombo, il cadmio, il boro, il diottilftalato nella plastica e i pigmenti nelle vernici. Però ce ne sono molte altre. Non sono difficili da trovare. Ad esempio un distributore di trapani elettrici è molto probabile che debba effettuare la notifica per la presenza di piombo nelle batterie. E il mancato adempimento di quest'obbligo può comportare delle sanzioni economiche rilevanti.
Lo scambio di informazioni con il fornitore è fondamentale, oltre che obbligatorio per legge. Per cui, in caso di dubbio, il mio consiglio è interpellarlo.

 

 

 

  

L'A2C ha realizzato un breve video-corso a riguardo e ha attivato un servizio di consulenza, a supporto sia dei produttori e sia distributori.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 11 Settembre 2023 10:54